Art. 17.
               Contributi nelle spese di funzionamento
                       delle Comunita' Montane
 
   1.  La  spesa  per  la  concessione  alle  Comunita'  Montane  del
contributo nelle spese di funzionamento,  di  cui  all'art.  2  della
legge  regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione
della legge regionale 11 agosto  1973,  n.  17  avente  per  oggetto:
"Delimitazione   delle   zone   montane   omogenee.   Costituzione  e
funzionamento delle Comunita' Montane") e successive modificazioni  e
integrazioni,  e'  determinata  per  l'anno  finanziario 1994 in lire
1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 13900.