Art. 17. Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' Montane 1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento, di cui all'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunita' Montane") e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 13900.