Art. 19. Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria 1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 140.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 10100.