Art. 19.
                     Spese per il funzionamento
      dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria
 
   1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico
e  della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981,
n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore  Civico)  e  successive
modificazioni  e  integrazioni, e' determinata per l'anno finanziario
1994 in lire 140.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 10100.