Art. 20. Personale dei Parchi e delle Riserve naturali 1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) e succes- sive modificazioni e integrazioni, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario 1994 in lire 13.500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15180.