Art. 20.
            Personale dei Parchi e delle Riserve naturali
 
   1. Ai sensi ed in applicazione  della  legge  regionale  5  aprile
1985,  n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti
di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) e  succes-
sive  modificazioni  e  integrazioni,  la  spesa per il personale dei
Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario
1994 in lire 13.500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n.  15180.