Art. 21.
            Interventi per i Parchi e le Riserve naturali
 
   1. La spesa per l'attuazione degli interventi, di cui  alla  legge
regionale  23  giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale
21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali  in  materia
di  aree  protette  alla  legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6
dicembre 1991, n. 394"), e' stabilita per l'anno finanziario 1994  in
lire 4.500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15315.