Art. 21. Interventi per i Parchi e le Riserve naturali 1. La spesa per l'attuazione degli interventi, di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394"), e' stabilita per l'anno finanziario 1994 in lire 4.500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15315.