Art. 25. Protezione civile 1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile), e' autorizzata per l'anno finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.