Art. 25.
                          Protezione civile
 
   1.  Per  l'attuazione  della  legge regionale 12 marzo 1990, n. 10
(Valorizzazione  e  promozione  del  volontariato  nella   Protezione
Civile),  e' autorizzata per l'anno finanziario 1994 la spesa di lire
150.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato  di  previsione
della spesa.