Art. 26.
         Interventi in materia di opere e di lavori pubblici
 
   1.  Per  l'attuaizone  della  legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
(Legge generale in materia di opere e  lavori  pubblici),  modificata
dalla  legge  regionale 7 agosto 1986, n. 34, vengono utilizzati, per
l'anno finanziario 1994, i capitoli 23600, 23710, 24080.