Art. 26. Interventi in materia di opere e di lavori pubblici 1. Per l'attuaizone della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, vengono utilizzati, per l'anno finanziario 1994, i capitoli 23600, 23710, 24080.