Art. 27. Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 e' istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 1.580.723.262.623 in termini di competenza e di lire 1.580.723.262.623in termini di cassa. 2. Dal fondo di riserva, di cui al comma 1, in deroga al disposto dell'art. 42 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme, non piu' conservabili nel conto dei residui passivi, relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.