Art. 27.
               Fondo di riserva per la reimpostazione
                     dei fondi statali vincolati
 
   1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'anno
finanziario  1994  e'  istituito il capitolo n. 15965 con la seguente
denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti  da  economie
sui   fondi   statali  vincolati"  e  con  lo  stanziamento  di  lire
1.580.723.262.623   in   termini   di   competenza    e    di    lire
1.580.723.262.623in termini di cassa.
   2.  Dal fondo di riserva, di cui al comma 1, in deroga al disposto
dell'art.  42  della  L.R.  55/81  e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  sono  prelevate,  con provvedimento amministrativo, le
somme  occorrenti  ad  integrare  gli  stanziamenti  o  ad  istituire
appositi  capitoli  per  consentire  la reiscrizione delle economie o
delle somme, non piu' conservabili nel  conto  dei  residui  passivi,
relative  a  previsioni  di spesa derivanti da assegnazioni statali a
destinazione vincolata.