Art. 29. Variazioni compensative 1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330, 10930; 10470, 10940; 12720, 13360; ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado, acquisto di beni e servizi, trasferimenti, e' autorizzato, in deroga al disposto dell'art. 42 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi. 2. Per l'anno 1994, e fino all'adozione dell'assestamento al bilancio di previsione 1994, sono consentite variazioni compensative per i sottoindicati gruppi di capitoli: 10380, 10382; 10400, 10402, 10404, 10406; 10440, 10442, 10444. 3. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1994, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.