Art. 29.
                       Variazioni compensative
 
   1.  Fra  i  capitoli  rispettivamente  appartenenti  alle seguenti
coppie di capitoli di  spesa:  10330,  10930;  10470,  10940;  12720,
13360; ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno
stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto
alla  classificazione  economica di secondo grado, acquisto di beni e
servizi,  trasferimenti,  e'  autorizzato,  in  deroga  al   disposto
dell'art.   42   della   L.R.  55/81  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, lo storno di fondi in  via  di  compensazione  mediante
provvedimenti amministrativi.
   2.  Per  l'anno  1994,  e  fino  all'adozione dell'assestamento al
bilancio di previsione 1994, sono consentite variazioni  compensative
per  i  sottoindicati gruppi di capitoli: 10380, 10382; 10400, 10402,
10404, 10406; 10440, 10442, 10444.
   3. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1994,  storni  compensativi
tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle
quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.