Art. 30.
        Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro
 
   1.  La  Giunta  regionale  e' autorizzata ad apportare con proprio
atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle  partite  di  giro  n.
40030,  40040,  40050,  40090,  40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in
relazione agli accertamenti sui corrispondenti  capitoli  di  entrata
delle  partite  di  giro ed entro i limiti tassativi di importo degli
accertamenti stessi.