Art. 30. Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.