Art. 33.
                          Norma transitoria
 
   1.  Sono  fatte   salve   le   variazioni   apportate   con   atto
amministrativo  nel corso dell'esercizio provvisorio, autorizzato con
legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1  (Autorizzazione  all'esercizio
provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994).