Art. 34.
                            U r g e n z a
 
   1.  La  presente  legge  regionale e' dichiarata urgente, ai sensi
dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno  della  sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 19 aprile 1994
 
                               BRIZIO