Art. 6. Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1994, e' autorizzata, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 270.000.000.000. 2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero: 20140, 20160, 20200, 20210, 20220, 20270, 20455, 20470, 20550, 20630, 20982, 20995, 21020, 23600, 23770, 24700, 25470, 25580, 27170, 27190, 26300, 26640, 23640, 23980, 24360, 23780, 25120, 20020, 20030, 20480, 20640, 20360, 20370, 20390, 20400, 20450, 20460, 20130, 20140, 20150, 20570, 20155, 26660, 26905. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la contrazione di mutui per lire 68.000.000.000 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1993. 4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni. 5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 48.000.000.000 per l'anno finanziario 1995 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1994-1996.