Art. 8.
                       Variazioni di bilancio
 
   1.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  e'  autorizzato   ad
apportare,  ai sensi dell'art. 15, comma primo, della legge 19 maggio
1976, n. 335 (Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in
materia  di  bilancio  e di contabilita' delle regioni) e su conforme
deliberazione della  Giunta  regionale,  le  variazioni  al  bilancio
dell'esercizio  in  corso  per  l'istituzione  di  nuovi  capitoli di
entrata, per l'iscrizione di somme derivanti  da  assegnazioni  dello
Stato  destinate  a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative
spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali
o regionali in vigore.