Art. 2. 1. Ad integrazione dell'art. 31, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993), sono approvati, ai sensi delle leggi regionali n. 55/81, n. 36/92 e n. 31/93, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1993 dei seguenti Enti: a) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto cuneese; b) Ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro monte di Belmonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 19 aprile 1994 BRIZIO