Art. 2.
 
   1. Ad integrazione dell'art. 31, comma 1, della legge regionale 21
gennaio 1993, n. 4 (Bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario
1993),  sono  approvati,  ai sensi delle leggi regionali n. 55/81, n.
36/92 e n. 31/93, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1993
dei seguenti Enti:
     a) Ente di gestione delle aree protette  della  fascia  fluviale
del Po del tratto cuneese;
     b)  Ente  di  gestione della riserva naturale speciale del Sacro
monte di Belmonte.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 19 aprile 1994
 
                               BRIZIO