Art. 2. 1. All'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consigliere, sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta', durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno, vitalizio, nella misura di cui all'art. 5".