Art. 2.
 
   1.  All'art.  7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme
sulla previdenza e  l'indennita'  di  fine  mandato  dei  consiglieri
regionali del Piemonte) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Il  consigliere, sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta',  durante  il
periodo  di  sospensione, di continuare volontariamente il versamento
della contribuzione per l'assegno, vitalizio,  nella  misura  di  cui
all'art. 5".