IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Piemonte nell'ambito della politica di difesa del
suolo e dell'ambiente naturale, in applicazione del comma 3 dell'art.
69 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616,  attraverso  l'attuazione  del piano regionale per la difesa del
patrimonio boschivo dagli incendi, sentiti gli enti locali,  assicura
la  protezione del patrimonio boschivo; provvede a compiere le azioni
atte  a  ridurre  il  rischio  di  incendio;   promuove   azioni   di
sensibilizzazione  pubblica  e di educazione soprattutto nella scuola
dell'obbligo  d'intesa  con  le  autorita'  scolastiche   competenti;
favorisce  studi  e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta;
promuove corsi di formazione, di base ed avanzati,  d'intesa  con  il
Corpo  forestale  dello  Stato  e  le  organizzazioni di volontariato
impiegate nella prevenzione e lotta agli incendi  boschivi;  provvede
agli  interventi  di  ricostituzione  dei  beni  boschivi distrutti o
danneggiati dal fuoco.