Art. 10.
     Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi
 
   1.  L'azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  S.p.a., le
aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione
delle ferrovie in gestione commissariale governativa, le societa'  di
gestione  delle  autostrade,  l'azienda nazionale autonoma strade, le
amministrazioni provinciali sono tenute a mantenere  pulite,  tramite
operazioni  meccaniche,  le  banchine  e  le  scarpate  delle  vie di
comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti  alle  aree
boscate e cespugliate.
   2.   Le  suindicate  operazioni  dovranno  essere  eseguite  senza
provocare danni alla limitrofa vegetazione forestale.