Art. 11. Ricostruzione boschiva a seguito incendio 1. Per la ricostituzione dei beni silvopastorali danneggiati o distrutti dal fuoco, la Regione provvede direttamente o concede ai proprietari, pubblici o privati, contributi per le spese necessarie, in applicazione dell'art. 23 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. 2. Nei boschi cedui le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si e' verificato l'incendio; nelle fustaie entro il triennio successivo. 3. La ricostituzione deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dai servizi decentrati economia montana e foreste competenti per territorio in conformita' ai piani di gestione fore- stale e territoriale. 4. In caso di inadempienza dei proprietari si attuano le procedure previste dall'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e degli articoli 75 e 76 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.