Art. 12. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Corpo forestale dello Stato. 2. La vigilanza e' altresi' affidata: a) alle guardie provinciali, alla polizia municipale e ai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza; b) alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 limitatamente ai divieti di cui all'art. 7 della presente legge. Per gli altri divieti si dovra' provvedere ad apposita segnalazione al Corpo forestale dello Stato; c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.