Art. 13. S a n z i o n i 1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all'art. 1 della legge 1 marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni: a) per le violazioni di cui all'art. 7 si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000; b) per le violazioni di cui all'art. 7 durante il periodo di grave pericolosita' incendi boschivi di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 1.500.000; c) per le violazioni di cui all'art. 8, comma 1 si applica la sanzione da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara; d) per le violazioni di cui all'art. 8, comma 3 si applica la sanzione da lire 4.000 a lire 12.000 per ogni capo di bestiame; e) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 4 si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000; f) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1 si applica la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi; g) per le violazioni di cui all'articolo 10, comma 2 si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.