Art. 16.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in  lire
3.000  milioni  per ciascun esercizio a partire dal 1995, di cui lire
1.200 milioni per spese relative alla prevenzione  ed  all'estinzione
degli  incendi boschivi di cui all'art. 2, comma l, lettere b) e d) e
all'art.  4,  comma  2,  lire  1.300  milioni  per   le   spese   per
attrezzature,  impianti,  opere,  mezzi di protezione e di trasporto,
assistenza logistica di cui all'art. 6  e  lire  500  milioni  per  i
contributi alle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi di
cui all'art. 4.
   2. Alla spesa complessiva di lire 3.000 milioni per ciascuno degli
esercizi  1995  e 1996 si fara' fronte in sede di predisposizione dei
rispettivi bilanci.