Art. 17.
                        Abrogazione di norme
 
   1. Sono abrogate:
     a)  la  legge  regionale  6  maggio  1974,  n.  13  e successive
modifiche ed integrazioni;
     b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 2 novembre 1982, n.
32.
   2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli delle prescrizioni di
massima e di polizia forestale delle  giunte  camerali  attive  nelle
province sotto elencate:
     a) Provincia di Alessandria: articoli 27, 29, 30 e 31;
     b) Provincia di Asti: articoli 27, 29, 30 e 31;
     c) Provincia di Cuneo: articoli 28, 28 bis, 30, 31 e 32;
     d) Provincia di Novara: articoli 27, 29, 30 e 31;
     e) Provincia di Torino: articoli 28, 30, 31 e 32;
     f)  Provincia  di  Vercelli:  articoli  27, 29, 30 e 31; ed ogni
altra norma in contrasto con la presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 9 giugno 1994
 
                               BRIZIO