Art. 3. Corpo forestale dello Stato 1. Per effetto della "Convenzione tra la regione Piemonte ed il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'impiego del Corpo fore- stale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste", la direzione e il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei e del personale volontario, sono affidati al Corpo forestale dello Stato. 2. Nei casi previsti dalla legge i coordinamenti regionali o provinciali del Corpo forestale dello Stato richiedono l'intervento dei vibili del fuoco e, ove occorra, tramite la competente prefettura, delle forze armate.