Art. 3.
                     Corpo forestale dello Stato
 
   1. Per effetto della "Convenzione tra la regione  Piemonte  ed  il
Ministero  dell'agricoltura  e  foreste per l'impiego del Corpo fore-
stale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali  in  materia
di  agricoltura  e  foreste",  la  direzione e il coordinamento delle
operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi,  ivi  compresa
la  gestione  operativa  dei  mezzi aerei e del personale volontario,
sono affidati al Corpo forestale dello Stato.
   2. Nei casi previsti  dalla  legge  i  coordinamenti  regionali  o
provinciali  del  Corpo forestale dello Stato richiedono l'intervento
dei  vibili  del  fuoco  e,  ove  occorra,  tramite   la   competente
prefettura, delle forze armate.