Art. 4. V o l o n t a r i a t o 1. La regione, per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in possesso di attitudine e capacita' operativa nella materia antincendi boschivi (A.I.B.). 2. I collaboratori volontari sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e suc- cessive modifiche e integrazioni, applicativo della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi relativi alle attivita' di formazione, prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico della regione che vi provvedera' con le modalita' stabilite con la convenzione di cui al comma 1. 3. La regione, tramite convenzione con gli enti pubblici interessati e limitatamente al territorio di loro competenza, puo' avvalersi, per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza e, all'occorrenza, estinzione, dell'opera dei guardiaparco, del personale di consorzi forestali e delle guardie ecologiche.