Art. 5. Segnalazione degli incendi boschivi 1. Chiunque scopra in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito e' tenuto a segnalarlo immediatamente al Corpo forestale dello Stato o ai vigili del fuoco o agli altri corpi di polizia o alle autorita' comunali, in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.