Art. 6. Mezzi di protezione e ricostituzione 1. Ai fini della presente legge la regione o, su delega affidata con decreto della giunta regionale, gli enti locali, attenendosi al massimo rispetto possibile per la biocenosi forestale, curando la realizzazione delle seguenti opere ed interventi: a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto indicato nel piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi; b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali; c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B.; d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione; e) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua, uso di estinguenti e ritardanti non nocivi alla flora ed alla fauna; f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire il carico di incendio, attuati secondo le indicazioni del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dei programmi annuali di intervento; g) interventi selvicolturali e di sistemazione del suolo connessi alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio del fuoco secondo le indicazioni del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dei programmi annuali di intervento. 2. La regione provvede: a) all'acquisizione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature meccaniche connesse alle attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi affidandone, in base a criteri di funzionalita' operativa, manutenzione, uso e custodia al Corpo forestale dello Stato, agli enti locali e alle associazioni di volontariato A.I.B. convenzionate; b) a fornire al personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge l'assistenza logistica, il necessario equipaggiamento personale e di gruppo ed i medicamenti di pronto soccorso. 3. Le opere e gli interventi di cui alle lettere da a) a g) del comma 1, identificate e localizzate, su proposta del settore economica montana e foreste, con decreto del presidente della giunta regionale, sono contestualmente dichiarate di pubblica utilita' urgenti ed indifferibili. 4. Per l'occupazione temporanea dei terreni a pascolo o boscati nei quali vengono realizzati, direttamente dalla regione Piemonte o da enti pubblici dalla stessa autorizzati, gli interventi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 non viene corrisposta al proprietario alcuna indennita'. Dell'intervento viene data opportuna preventiva informazione ai proprietari, fatte salve le necessita' di interventi in condizioni di indifferibilita' ed urgenza.