Art. 8. Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco 1. Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e quanto stabilito all'art. 9, comma 4, della legge 1 marzo 1975, n. 47. 2. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle preesistenti condizioni vegetative del bene danneggiato o distrutto. 3. E' inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni, salvo l'applicazione di norme piu' restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia fore- stale vigenti in ciascuna provincia. 4. In presenza di particolari tipi di boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, il coordinamento provinciale del Corpo fore- stale dello Stato, d'intesa con l'amministrazione provinciale competente per territorio che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni, propone al presidente della giunta regionale l'imposizione nei boschi suddetti del divieto di caccia, per il periodo di tempo necessario alla ricostituzione dell'habitat faunistico e comunque non inferiore a cinque anni. Il provvedimento emesso dal presidente della giunta regionale conterra' tutti gli elementi necessari alla identificazione dell'area interessata, dovra' essere pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati e diverra' operativo il ventunesimo giorno dalla data di affissione.