Art. 9. Fuoco controllato e tecniche di estinzione con il fuoco durante gli incendi boschivi 1. Per fuoco controllato e' da intendersi l'applicazione in sicurezza del fuoco su precise superfici prestabilite. Gli obiettivi gestionali del fuoco controllato sono sempre motivati da interessi di rilevanza scientifica o economica e sono circoscritti ai seguenti: a) diminuzione dell'intensita' e della diffusibilita' degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o basso arbustive limitrofe alle formazioni forestali; b) manutenzione dei viali tagliafuoco; c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza e' consentita o favorita dal fuoco periodico. 2. Le modalita' tecniche di esecuzione del fuoco controllato devono essere conformi a quanto disposto dal piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi. 3. E' fatto divieto di applicazione del fuoco controllato nelle formazioni forestali naturali e negli ambienti in cui il novellame di specie forestali tende a diffondersi naturalmente. 4. La possibilita' di utilizzare il fuoco controllato, anche quale intervento sperimentale, e' demandata al Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa acquisizione e valutazione degli elementi utili ed in particolare: le condizione meteorologiche e orografiche della zona, la quantita' e la natura del combustibile nonche' la possibilita' di predisporre gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi del fuoco dall'area di terreno interessata. Il Corpo forestale dello Stato propone al competente assessorato regionale l'attuazione del fuoco controllato in determinati periodi e localita'; l'assessorato autorizza, con propria determinazione, l'applicazione richiesta del fuoco controllato comunicandola al Corpo forestale stesso. 5. Previo avviso alla competente prefettura, all'ente territoriale interessato ed al locale distaccamento dei vigili del fuoco, l'uso del fuoco controllato deve avvenire sotto il diretto controllo del Corpo forestale dello Stato, il quale puo' impiegare anche il personale aderente alle organizzazioni di volontariato. 6. Sono consentite le pratiche del controfuoco e del fuoco tattico nello spegnimento degli incendi boschivi e, ove necessarie e possibili, sono ordinate dal componente di grado piu' elevato del Corpo forestale dello Stato presente sull'incendio.