(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 16 agosto 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'art.  138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente "Nuovo codice della strada", come modificato dall'art. 69
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, il  quale  prevede
modalita'  e  criteri,  da  adottare da parte delle Forze armate, nei
riguardi dei veicoli di propria dotazione, ai fini dell'effettuazione
degli  accertamenti  tecnici,  dell'immatricolazione  militare,   del
rilascio   dei   documenti   di   circolazione   e  delle  targhe  di
riconoscimento;
   Considerato che l'articolo medesimo stabilisce altresi'  modalita'
e  criteri per l'addestramento, l'individuazione e l'accertamento dei
requisiti necessari per la  guida,  lo  svolgimento  degli  esami  di
idoneita' ed il rilascio della patente militare di guida;
   Considerato  altresi'  che  le disposizioni recate dal citato art.
138, si applicano, come disposto al comma 11, anche ai veicoli ed  ai
conducenti  dei Corpi dei Vigili del fuoco delle province di Trento e
di Bolzano;
   Accertato a tal fine come, nell'ambito della Provincia Autonoma di
Trento - Servizio Antincendi e Protezione Civile, tenuto conto  della
normativa  vigente  nella  specifica  materia  dell'antincendio ed in
particolare delle disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  4,  della
legge  regionale  20  agosto 1954, n. 24 e dell'art. 1, comma 5 della
legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, ai fini  dell'applicabilita'
di quanto disposto dal nuovo Codice della strada all'art. 138, devono
quindi considerarsi:
    il Corpo Permanente dei VV.F. di Trento;
    i Corpi VV.F. volontari del Trentino;
    la Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari;
    le Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari;
    la Scuola Provinciale Antincendi;
    le squadre aziendali;
   Visto   in  proposito  il  parere  favorevole  del  Ministero  dei
trasporti - Direzione generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti  in  concessione  e  del Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in  ordine
all'applicabilita' delle disposizioni di che trattasi in favore degli
organismi predetti;
   Visto  in  proposito il regolamento di attuazione del Nuovo codice
della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
495 di data 16 dicembre 1992;
   Valutate le  esigenze  operative  dei  Corpi  VV.F.  del  Servizio
antincendio e protezione civile;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 7721 del 17
giugno 1994, non soggetta a registrazione da parte  della  Corte  dei
conti;
 
                              Decreta:
 
   1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, del quale
forma  parte  integrante  e  sostanziale il regolamento di esecuzione
all'art.  138  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente "Nuovo codice della strada", come modificato dall'art. 69
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, riguardante:
    norme  per l'accertamento dei requisiti necessari alla guida, per
l'esame di idoneita' ed il rilascio della patente  di  servizio  agli
addetti  del  Servizio antincendi e protezione civile della Provincia
Autonoma di Trento, come costituito ai sensi  dell'art.  1,  comma  5
della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e s.m.
    norme   per   l'accertamento   dei   requisiti   dei  veicoli  ed
imbarcazioni di servizio, in dotazione al Corpo Permanente  VV.F.  di
Trento,  ai  Corpi  VV.F.  volontari  del  Trentino, alla Federazione
Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni  Distrettuali  dei
Corpi  VV.F.  volontari,  alla  Scuola  Provinciale Antincendi e alle
squadre aziendali.
   Il  presente  provvedimento  verra'  pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale  della Regione a registrazione avvenuta presso la Corte dei
conti ed entrera' in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.
    Trento, 21 giugno 1994
 
                              ANDREOTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, il 13 luglio 1994.
Registro n. 21, foglio n. 104 Raeli
   (Omissis).
 
                               PARTE I
 
NORME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI NECESSARI ALLA GUIDA, PER
   L'ESAME  DI  IDONEITA'  ED  IL  RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA DI
   SERVIZIO AGLI ADDETTI DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE  CIVILE
   DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO,  COME  COSTITUITO AI SENSI
   DELL'ART. 1, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1978, N. 17
   E S.M.
 
                               Art. 1.
                             Competenza
 
   1. La  Provincia  Autonoma  di  Trento  -  Servizio  Antincendi  e
Protezione  Civile  provvede direttamente nei riguardi dei conducenti
dei veicoli ed imbarcazioni in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di
Trento, ai Corpi  VV.F.  volontari  del  Trentino,  alla  Federazione
Provinciale  dei  Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei
Corpi VV.F. volontari, alla  Scuola  Provinciale  Antincendi  e  alle
squadre  aziendali,  all'accertamento  dei requisiti necessari per la
guida, all'approvazione dei programmi e piani di studio, all'esame di
idoneita', al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente
di guida, nonche'  all'adozione  di  tutti  gli  altri  provvedimenti
previsti dagli articoli successivi.