(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 16 agosto 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente "Nuovo codice della strada", come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, il quale prevede modalita' e criteri, da adottare da parte delle Forze armate, nei riguardi dei veicoli di propria dotazione, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, dell'immatricolazione militare, del rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento; Considerato che l'articolo medesimo stabilisce altresi' modalita' e criteri per l'addestramento, l'individuazione e l'accertamento dei requisiti necessari per la guida, lo svolgimento degli esami di idoneita' ed il rilascio della patente militare di guida; Considerato altresi' che le disposizioni recate dal citato art. 138, si applicano, come disposto al comma 11, anche ai veicoli ed ai conducenti dei Corpi dei Vigili del fuoco delle province di Trento e di Bolzano; Accertato a tal fine come, nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Antincendi e Protezione Civile, tenuto conto della normativa vigente nella specifica materia dell'antincendio ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e dell'art. 1, comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, ai fini dell'applicabilita' di quanto disposto dal nuovo Codice della strada all'art. 138, devono quindi considerarsi: il Corpo Permanente dei VV.F. di Trento; i Corpi VV.F. volontari del Trentino; la Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari; le Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari; la Scuola Provinciale Antincendi; le squadre aziendali; Visto in proposito il parere favorevole del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in ordine all'applicabilita' delle disposizioni di che trattasi in favore degli organismi predetti; Visto in proposito il regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 di data 16 dicembre 1992; Valutate le esigenze operative dei Corpi VV.F. del Servizio antincendio e protezione civile; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7721 del 17 giugno 1994, non soggetta a registrazione da parte della Corte dei conti; Decreta: 1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale il regolamento di esecuzione all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente "Nuovo codice della strada", come modificato dall'art. 69 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, riguardante: norme per l'accertamento dei requisiti necessari alla guida, per l'esame di idoneita' ed il rilascio della patente di servizio agli addetti del Servizio antincendi e protezione civile della Provincia Autonoma di Trento, come costituito ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e s.m. norme per l'accertamento dei requisiti dei veicoli ed imbarcazioni di servizio, in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali. Il presente provvedimento verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a registrazione avvenuta presso la Corte dei conti ed entrera' in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione. Trento, 21 giugno 1994 ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti, il 13 luglio 1994. Registro n. 21, foglio n. 104 Raeli (Omissis). PARTE I NORME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI NECESSARI ALLA GUIDA, PER L'ESAME DI IDONEITA' ED IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA DI SERVIZIO AGLI ADDETTI DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, COME COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1978, N. 17 E S.M. Art. 1. Competenza 1. La Provincia Autonoma di Trento - Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede direttamente nei riguardi dei conducenti dei veicoli ed imbarcazioni in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'approvazione dei programmi e piani di studio, all'esame di idoneita', al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente di guida, nonche' all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dagli articoli successivi.