Art. 11.
                 Sospensione della patente di guida
 
   1. La sospensione puo' essere disposta dal Dirigente del  Servizio
Antincendi   e   Protezione  Civile  a  seguito  di  accertamenti  di
competenza, su segnalazione  del  Comandante  o  delle  autorita'  di
Pubblica  Sicurezza,  quando il conducente nell'impiego dei veicoli o
imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone o cose  per  imperizia,
negligenza  o inosservanza delle norme di gestione o di impiego degli
automezzi di servizio.
   2. La patente di guida e' altresi' sospesa quando il titolare, non
in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme
di comportamento indicate o  richiamate  nel  titolo  V  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nel decreto del Presidente della
Repubblica  n.  495/92  per  il  periodo di tempo da ciascuna di tali
norme stabilito.
   3.  La  sospensione della patente di servizio, per i casi previsti
al comma 1, puo' avere la durata massima di un anno.
   4. La sospensione da luogo al materiale ritiro della patente,  che
sara'  custodita  dal  Comandante  del  Corpo  a  cui  appartiene  il
conducente.
   5. Decorso il periodo di sospensione, il  titolare  potra'  essere
sottoposto  ad  accertamenti tecnici e/o psico-fisici su disposizione
del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile.
   6. La patente  di  guida  di  servizio  e'  altresi'  sospesa  dal
Dirigente  del  Servizio  Antincendi  e Protezione Civile qualora sia
stata sospesa la patente di guida  civile  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   7.  Il  titolare  della  patente di servizio e' tenuto a segnalare
immediatamente la  sospensione  della  patente  di  guida  civile  al
Dirigente   del   Servizio  Antincendi  e  Protezione  Civile  per  i
provvedimenti conseguenti.