Art. 11. Sospensione della patente di guida 1. La sospensione puo' essere disposta dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile a seguito di accertamenti di competenza, su segnalazione del Comandante o delle autorita' di Pubblica Sicurezza, quando il conducente nell'impiego dei veicoli o imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza o inosservanza delle norme di gestione o di impiego degli automezzi di servizio. 2. La patente di guida e' altresi' sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito. 3. La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti al comma 1, puo' avere la durata massima di un anno. 4. La sospensione da luogo al materiale ritiro della patente, che sara' custodita dal Comandante del Corpo a cui appartiene il conducente. 5. Decorso il periodo di sospensione, il titolare potra' essere sottoposto ad accertamenti tecnici e/o psico-fisici su disposizione del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile. 6. La patente di guida di servizio e' altresi' sospesa dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile qualora sia stata sospesa la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 7. Il titolare della patente di servizio e' tenuto a segnalare immediatamente la sospensione della patente di guida civile al Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile per i provvedimenti conseguenti.