Art. 12. Revoca o declassamento della patente di guida 1. Il provvedimento di revoca della patente di guida di servizio viene disposto dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, su segnalazione del Comandante del Corpo di appartenenza, quando il titolare non abbia piu' il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici oppure cessi il servizio attivo e complementare. 2. La patente di guida di servizio e' altresi' revocata dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile allorche' sia stata revocata la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. La distruzione della patente revocata sara' effettuata dal Servizio Antincendi e Protezione Civile che redigera' apposito verbale di distruzione. 4. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la puo' riconseguire a seguito di esame, con i requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente. 5. Il titolare della patente di servizio e' tenuto a segnalare immediatamente la revoca o il declassamento della patente di guida civile al Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile per i provvedimenti conseguenti.