Art. 12.
            Revoca o declassamento della patente di guida
 
   1. Il provvedimento di revoca della patente di guida  di  servizio
viene  disposto  dal  Dirigente  del Servizio Antincendi e Protezione
Civile, su segnalazione del Comandante  del  Corpo  di  appartenenza,
quando  il  titolare  non  abbia  piu'  il  possesso  dei  prescritti
requisiti  psico-fisici   oppure   cessi   il   servizio   attivo   e
complementare.
   2.  La  patente  di  guida  di  servizio  e' altresi' revocata dal
Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile  allorche'  sia
stata  revocata  la  patente di guida civile secondo quanto stabilito
dall'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   3. La distruzione della  patente  revocata  sara'  effettuata  dal
Servizio  Antincendi  e  Protezione  Civile  che  redigera'  apposito
verbale di distruzione.
   4. Allorche' siano cessati  i  motivi  che  hanno  determinato  il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la puo'
riconseguire  a  seguito  di  esame,  con  i  requisiti  previsti per
l'acquisizione di nuova patente.
   5. Il titolare della patente di servizio  e'  tenuto  a  segnalare
immediatamente  la  revoca  o il declassamento della patente di guida
civile al Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile per i
provvedimenti conseguenti.