Art. 16.
                          Immatricolazione
 
   1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli  ed  imbarcazioni  di
servizio,  il  responsabile  del  Corpo  Permanente,  dei Corpi VV.F.
volontari, dell'Unione Distrettuale, della  Federazione  Provinciale,
della Scuola Provinciale Antincendi e delle squadre aziendali inoltra
domanda in carta semplice al Servizio Antincendi e Protezione Civile.
Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione tecnica:
     a)  foglio  matricolare  contenente  tutti i dati caratteristici
dell'automezzo in conformita' al modello VF/3, allegato  al  presente
regolamento;
     b)   certificato   di   omologazione   oppure,  in  alternativa,
certificato di omologazione - approvazione tecnica locale;
     c) dichiarazione di conformita' (a veicoli del tipo  omologato):
solo nel caso di autetelai successivamente allestiti;
     d)  copia fotostatica del modello "D.G.M.C." di approvazione del
tipo omologato dal  Ministero  dei  Trasporti  -  Direzione  Generale
Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione;
     e)  libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autoscale
e di autogru').
   2. I documenti di cui alle lettere a), b), c),  e)  devono  essere
prodotti in originale.
   3.  Detti  atti  vengono  conservati  d'Ufficio  per  essere  resi
disponibili qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine
del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso
il P.R.A. con targa civile.
   4. Il Servizio  Antincendi  e  Protezione  Civile,  verificata  la
correttezza   e   la  congruita'  dei  valori  riportati  nel  foglio
matricolare di cui al precedente comma 1/a con i dati contenuti nella
documentazione  di   cui   alle   lettere   b),   c),   d),   procede
all'attribuzione  agli  automezzi e ai rimorchi della targa VF----TN,
associandole al numero di  telatio.  Non  e'  prevista  l'apposizione
della targa ripetitrice sui rimorchi.
   5.  Per  i  veicoli  ed imbarcazioni gia' immatricolati civili, ai
fini della immatricolazione di servizio, la documentazione di cui  al
comma 1 e' sostituista da copia conforme della carta di circolazione.