Art. 16. Immatricolazione 1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli ed imbarcazioni di servizio, il responsabile del Corpo Permanente, dei Corpi VV.F. volontari, dell'Unione Distrettuale, della Federazione Provinciale, della Scuola Provinciale Antincendi e delle squadre aziendali inoltra domanda in carta semplice al Servizio Antincendi e Protezione Civile. Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione tecnica: a) foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici dell'automezzo in conformita' al modello VF/3, allegato al presente regolamento; b) certificato di omologazione oppure, in alternativa, certificato di omologazione - approvazione tecnica locale; c) dichiarazione di conformita' (a veicoli del tipo omologato): solo nel caso di autetelai successivamente allestiti; d) copia fotostatica del modello "D.G.M.C." di approvazione del tipo omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione; e) libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autoscale e di autogru'). 2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), e) devono essere prodotti in originale. 3. Detti atti vengono conservati d'Ufficio per essere resi disponibili qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso il P.R.A. con targa civile. 4. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile, verificata la correttezza e la congruita' dei valori riportati nel foglio matricolare di cui al precedente comma 1/a con i dati contenuti nella documentazione di cui alle lettere b), c), d), procede all'attribuzione agli automezzi e ai rimorchi della targa VF----TN, associandole al numero di telatio. Non e' prevista l'apposizione della targa ripetitrice sui rimorchi. 5. Per i veicoli ed imbarcazioni gia' immatricolati civili, ai fini della immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al comma 1 e' sostituista da copia conforme della carta di circolazione.