Art. 17.
                      Registro automobilistico
 
   1.  Le  targhe  utilizzate  sono registrate nell'apposito registro
automobilistico del Servizio Antincendi  e  Protezione  Civile  della
Provincia  Autonoma  di  Trento.  In  detto registro e' trascritta la
totalita' degli automezzi  immatricolati  VF----TN  in  dotazione  al
Corpo  Permanente  VV.F.  di  Trento,  ai  Corpi  VV.F. volontari del
Trentini, alla Federazione Provinciale  dei  Corpi  VV.F.  volontari,
alle  Unioni  Distrettuali  dei  Corpi  VV.F.  volontari, alla Scuola
Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali.
   2. Il  registro  automobilistico  riporta,  per  ogni  veicolo  od
imbarcazione  trascritto,  oltre  a tutti i dati contenuti nel foglio
matricolare, il numero di targa, il Corpo di appartenenza e  la  data
di immatricolazione.
   3. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede al rilascio
della  carta  di  circolazione  che dovra' essere esibita agli organi
preposti al controllo ogni qualvolta richiesto.
   4. Unitamente alla carta di circolazione, conforme al modello VF/4
e alle  targhe  di  riconoscimento,  predisposte  in  conformita'  al
modello   VF/5   allegati  al  presente  provvedimento,  il  Servizio
Antincendi   e   Protezione   Civile   consegna   il   tagliando   di
assicurazione,  come  stipulata dalla Cassa Provinciale Antincendi ai
sensi della legge regionale 30 agosto 1971, n. 32, art. 1.