Art. 17. Registro automobilistico 1. Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito registro automobilistico del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento. In detto registro e' trascritta la totalita' degli automezzi immatricolati VF----TN in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentini, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali. 2. Il registro automobilistico riporta, per ogni veicolo od imbarcazione trascritto, oltre a tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa, il Corpo di appartenenza e la data di immatricolazione. 3. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede al rilascio della carta di circolazione che dovra' essere esibita agli organi preposti al controllo ogni qualvolta richiesto. 4. Unitamente alla carta di circolazione, conforme al modello VF/4 e alle targhe di riconoscimento, predisposte in conformita' al modello VF/5 allegati al presente provvedimento, il Servizio Antincendi e Protezione Civile consegna il tagliando di assicurazione, come stipulata dalla Cassa Provinciale Antincendi ai sensi della legge regionale 30 agosto 1971, n. 32, art. 1.