Art. 18. Verifiche periodiche 1. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile provvede alle verifiche periodiche di idoneita' dei veicoli ed imbarcazioni in dotazione al Corpo Permanente VV.F. di Trento, ai Corpi VV.F. volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi VV.F. volontari, alle Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali. 2. I veicoli di cui al precedente punto 1 sono soggetti a verifica tecnica periodica secondo le seguenti modalita': a) veicoli con peso totale a terra superiore a 3,5 ton.: ogni anno; b) veicoli con peso totale a terra inferiore a 3,5 ton.: ogni cinque anni. A tal fine potranno essere organizzati collaudi presso le sedi di ciascuna delle Unioni Distrettuali, previa richiesta degli Ispettori Distrettuali che ne cureranno il coordinamento di concerto con il Servizio Antincendi e Protezione Civile. 3. Le verifiche tecniche periodiche di cui al presente articolo possono essere effettuate sia tramite personale della Provincia Autonoma di Trento, sia tramite personale esterno tecnico del settore, su incarico del Servizio Antincendi e Protezione Civile. 4. L'inosservanza delle scadenze previste per le revisioni periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione. (Omissis). _______