Art. 18.
                        Verifiche periodiche
 
   1.  Il  Servizio  Antincendi  e  Protezione  Civile  provvede alle
verifiche periodiche di idoneita'  dei  veicoli  ed  imbarcazioni  in
dotazione  al  Corpo  Permanente  VV.F.  di  Trento,  ai  Corpi VV.F.
volontari del Trentino, alla Federazione Provinciale dei Corpi  VV.F.
volontari,  alle  Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. volontari, alla
Scuola Provinciale Antincendi e alle squadre aziendali.
   2. I veicoli di cui al precedente punto 1 sono soggetti a verifica
tecnica periodica secondo le seguenti modalita':
     a) veicoli con peso totale a terra superiore a  3,5  ton.:  ogni
anno;
     b)  veicoli  con  peso totale a terra inferiore a 3,5 ton.: ogni
cinque anni. A tal fine potranno essere organizzati  collaudi  presso
le sedi di ciascuna delle Unioni Distrettuali, previa richiesta degli
Ispettori  Distrettuali che ne cureranno il coordinamento di concerto
con il Servizio Antincendi e Protezione Civile.
   3. Le verifiche tecniche periodiche di cui  al  presente  articolo
possono  essere  effettuate  sia  tramite  personale  della Provincia
Autonoma  di  Trento,  sia  tramite  personale  esterno  tecnico  del
settore, su incarico del Servizio Antincendi e Protezione Civile.
   4.   L'inosservanza  delle  scadenze  previste  per  le  revisioni
periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione.
   (Omissis).
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