Art. 2. Patente di guida 1. La patente di guida rilasciata dal Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, conforme ai modelli VF/1/A e VF/1/B allegati al presente regolamento, e' articolata nelle seguenti 5 categorie: 1a categoria motoveicoli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; 2a categoria autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente di categoria 3a; 3a categoria autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero; 4a categoria autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria 1a, 2a, 3a, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali sia richiesta la patente della categoria 3a; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria 2a. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 tonnellate; 5a categoria imbarcazioni a motore con stazza fino a 50 ton. e con potenza superiore ai 25 CV. Valida per la navigazione fino alla distanza di sei miglia dalla costa.