Art. 3. Rilascio della patente di guida 1. La patente di guida per la conduzione dei veicoli ed imbarcazioni indicati all'art. 1 viene rilasciata agli addetti del Servizio Antincendi e Protezione civile in possesso di patente civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, secondo la tabella di cui all'art. 13, comma 1, oppure dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione cosi' come previsto dall'art. 7 del presente regolamento. La patente di guida di servizio, puo' altresi' essere rilasciata ai vigili volontari ausiliari in possesso di patente civile della corrispondente o superiore categoria 1a, per la guida di veicoli non in servizio di emergenza atti allo svolgimento del supporto tecnico-amministrativo nell'ambito delle mansioni previste per tale personale. 2. Documentazione richiesta per passaggio da patente civile a patente di servizio: a) domanda in carta semplice del Comandante con le generalita' del richiedente e dichiarazione dello stato di servizio; b) fotocopia autenticata della patente civile in corso di validita'. 3. Procedura per rilascio patente a seguito esame: a) domanda in carta semplice con generalita' del richiedente vistata dal comandante; b) esame medico di cui all'art. 5; c) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'art. 6; d) superamento esame di cui all'art. 7.