Art. 3.
                   Rilascio della patente di guida
 
   1.   La  patente  di  guida  per  la  conduzione  dei  veicoli  ed
imbarcazioni indicati all'art. 1 viene rilasciata  agli  addetti  del
Servizio Antincendi e Protezione civile in possesso di patente civile
della  categoria  corrispondente  o  superiore  a  quella di servizio
richiesta, secondo la tabella di cui all'art.  13,  comma  1,  oppure
dopo  aver  sostenuto  l'esame  di  abilitazione  cosi' come previsto
dall'art.  7  del  presente  regolamento.  La  patente  di  guida  di
servizio,   puo'  altresi'  essere  rilasciata  ai  vigili  volontari
ausiliari in  possesso  di  patente  civile  della  corrispondente  o
superiore  categoria  1a,  per la guida di veicoli non in servizio di
emergenza atti allo svolgimento del  supporto  tecnico-amministrativo
nell'ambito delle mansioni previste per tale personale.
   2.  Documentazione  richiesta  per  passaggio  da patente civile a
patente di servizio:
     a) domanda in carta semplice del Comandante con  le  generalita'
del richiedente e dichiarazione dello stato di servizio;
     b)  fotocopia  autenticata  della  patente  civile  in  corso di
validita'.
   3. Procedura per rilascio patente a seguito esame:
     a) domanda in carta semplice  con  generalita'  del  richiedente
vistata dal comandante;
     b) esame medico di cui all'art. 5;
     c)   iscrizione  e  partecipazione  all'apposito  corso  di  cui
all'art. 6;
     d) superamento esame di cui all'art. 7.