Art. 4.
                       Condizioni per la guida
 
   1. La patente di servizio per le categorie 2a 3a, 4a, 5a e per  la
1a  in  servizio  di  emergenza  e'  rilasciata  agli  addetti di cui
all'art. 3 su espressa richiesta vistata dal  Comandante,  dopo  aver
compiuto il 21 anno di eta'.
   2.  Il  personale dei Vigili del Fuoco gia' in possesso di patente
rilasciata dal Ministero  dell'interno  -  Direzione  Generale  della
Protezione  Civile  e  dei Servizi Antincendi - o di patente VF della
Provincia Autonoma di Bolzano e' abilitato alla guida degli automezzi
indicati all'art. 1.