Art. 4. Condizioni per la guida 1. La patente di servizio per le categorie 2a 3a, 4a, 5a e per la 1a in servizio di emergenza e' rilasciata agli addetti di cui all'art. 3 su espressa richiesta vistata dal Comandante, dopo aver compiuto il 21 anno di eta'. 2. Il personale dei Vigili del Fuoco gia' in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - o di patente VF della Provincia Autonoma di Bolzano e' abilitato alla guida degli automezzi indicati all'art. 1.