Art. 5. Accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici 1. Per il rilascio della patente e' ritenuto valido l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente civile dalle strutture competenti previste dal codice della strada. Alla scadenza di tali patenti, il vigile dovra' presentare, entro 15 giorni copia autentica della propria patente civile rinnovata cosi' da poter procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori visite mediche. 2. Per il rilascio della patente a seguito di esame, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa per la corrispettiva patente civile, viene effettuato dal Sanitario del Corpo Permanente dei VV.F. di Trento, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi o da altre strutture sanitarie pubbliche.