Art. 5.
      Accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici
 
   1. Per il rilascio della patente e' ritenuto valido l'accertamento
medico svolto  all'atto  del  rilascio  della  patente  civile  dalle
strutture  competenti previste dal codice della strada. Alla scadenza
di tali patenti, il vigile dovra' presentare, entro 15  giorni  copia
autentica  della  propria  patente  civile  rinnovata  cosi' da poter
procedere  al  rinnovo  anche  di  quella di servizio senza ulteriori
visite mediche.
   2.  Per  il  rilascio  della   patente   a   seguito   di   esame,
l'accertamento  del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti
dalla normativa per la corrispettiva patente civile, viene effettuato
dal Sanitario del Corpo Permanente dei VV.F. di Trento, nominato  dal
Consiglio  di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi o da
altre strutture sanitarie pubbliche.