Art. 6.
           Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida
 
   1. L'insegnamento teorico e le esercitazioni  di  guida,  formanti
programma di specifico corso, devono essere tenute rispettivamente da
insegnanti  e  da  istruttori  di  provata  capacita',  nominati  dal
Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile.  Il  programma
sara'  stabilito  dal  Servizio  Antincendi  e  Protezione  Civile in
collaborazione con la Scuola Provinciale Antincendi ed in armonia con
quelli adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della
Motorizzazione Civile.
   2. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono  essere
muniti  di  apposito  contrassegno recante la scritta "Scuola Guida",
come stabilito all'art. 122 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n.  285 recante il Nuovo Codice della Strada, secondo le modalita' di
cui al comma  2  dell'art.  334  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
   3.  L'allievo  nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il
conseguimento della patente di servizio e'  autorizzato,  durante  le
esercitazioni,  a  guidare  automezzi  non  in servizio di emergenza,
appartenenti alla categria per cui  si  presenta  all'esame,  purche'
munito   di   autorizzazione  da  parte  del  Servizio  Antincendi  e
Protezione Civile ed abbia al suo fianco un collega con patente della
categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10
anni, oppure in possesso di patente di categoria superiore.