Art. 6. Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida 1. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti programma di specifico corso, devono essere tenute rispettivamente da insegnanti e da istruttori di provata capacita', nominati dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile. Il programma sara' stabilito dal Servizio Antincendi e Protezione Civile in collaborazione con la Scuola Provinciale Antincendi ed in armonia con quelli adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. 2. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "Scuola Guida", come stabilito all'art. 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 3. L'allievo nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di servizio e' autorizzato, durante le esercitazioni, a guidare automezzi non in servizio di emergenza, appartenenti alla categria per cui si presenta all'esame, purche' munito di autorizzazione da parte del Servizio Antincendi e Protezione Civile ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 anni, oppure in possesso di patente di categoria superiore.