Art. 7. E s a m e 1. Agli esami e' ammesso il personale che ha frequentato l'apposito corso secondo quanto stabilito all'art. 6. 2. L'esame comprende le seguenti prove: a) prova teorica; b) prova pratica di guida su un veicolo o imbarcazione della categoria di patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando; c) prova pratica di manutenzione ordinaria del veicolo o imbarcazione: d) prova pratica di uso sulle attrezzature montate sul veicolo o imbarcazione. 3. I voti, per ciascuna delle prove previste al precedente comma 2, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo alla guida, per la patente richiesta, qualora abbia conseguito una votazione me- dia complessivamente non inferiore a sette decimi e, per ogni singola prova, non abbia conseguito votazioni inferiori a sei decimi.