Art. 7.
                              E s a m e
 
   1.  Agli  esami  e'  ammesso  il  personale  che  ha   frequentato
l'apposito corso secondo quanto stabilito all'art. 6.
   2. L'esame comprende le seguenti prove:
     a) prova teorica;
     b)  prova  pratica  di  guida su un veicolo o imbarcazione della
categoria di patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene
effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando;
     c)  prova  pratica  di  manutenzione  ordinaria  del  veicolo  o
imbarcazione:
     d) prova pratica di uso sulle attrezzature montate sul veicolo o
imbarcazione.
   3.  I  voti, per ciascuna delle prove previste al precedente comma
2, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo  alla  guida,
per  la patente richiesta, qualora abbia conseguito una votazione me-
dia complessivamente non inferiore a sette decimi e, per ogni singola
prova, non abbia conseguito votazioni inferiori a sei decimi.