IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1988, n. 27 e' cosi' sostituito: "Le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ciascuna commissione e' composta di quindici membri, 2/3 dei quali (dieci) eletti fra i titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni ed il restante terzo, su designazione degli organismi interessati, cosi' composto: a) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative della provincia designato unitariamente dalle stesse; b) dal direttore dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) con sede nella provincia o da un suo delegato permanente; c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente; d) da due esperti, cosi' suddivisi: un rappresentante della Camera di commercio operante nella provincia; un esperto in materia di artigianato, designato unitariamente dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura regionale ed operanti nella provincia, in mancanza, da quella piu' rappresentativa a livello provinciale. Le commissioni durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti. La designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, il Presidente della Giunta regionale puo' provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute. Le commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la meta' piu' uno dei componenti ad esse assegnate. I componenti decadono in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive. La decadenza e' disposta dal Presidente della Giunta regionale su comunicazione dei rispettivi presidenti delle commissioni provinciali. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, dal primo dei candidati non eletti della stessa lista, nel caso di membri eletti, e, negli altri casi, su designazione degli organismi aventi titolo, ai sensi delle lettere a), b), c), d) del presente articolo".