IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  3  della legge regionale 1 agosto 1988, n. 27 e' cosi'
sostituito:
   "Le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite  con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
   Ciascuna commissione e' composta di quindici membri, 2/3 dei quali
(dieci)  eletti  fra  i  titolari di aziende artigiane operanti nella
provincia da almeno tre anni ed il restante  terzo,  su  designazione
degli organismi interessati, cosi' composto:
     a)  da  un  rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali dei
lavoratori dipendenti piu' rappresentative della provincia  designato
unitariamente dalle stesse;
     b)  dal  direttore dell'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS) con sede nella provincia o da un suo delegato permanente;
     c) dal direttore dell'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione o da un suo delegato permanente;
     d) da due esperti, cosi' suddivisi:
     un  rappresentante  della  Camera  di  commercio  operante nella
provincia;
     un esperto in materia di  artigianato,  designato  unitariamente
dalle  organizzazioni  artigiane  piu'  rappresentative  a  struttura
regionale ed operanti nella provincia, in mancanza,  da  quella  piu'
rappresentativa a livello provinciale.
   Le commissioni durano in carica cinque anni a decorrere dalla data
di  insediamento.  Alla  scadenza continuano ad esercitare le proprie
funzioni fino alla nomina dei sostituti.
   La  designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d)
deve essere comunicata al Presidente  della  Giunta  regionale  entro
trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, il Presidente della
Giunta  regionale puo' provvedere ugualmente alle nomine in base alle
designazioni pervenute.
   Le commissioni sono validamente costituite  e  possono  funzionare
con  la  nomina  di  almeno  la meta' piu' uno dei componenti ad esse
assegnate.
   I componenti decadono in caso di perdita dei requisiti  prescritti
ed  in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni
consecutive.
   La decadenza e' disposta dal Presidente della Giunta regionale  su
comunicazione    dei    rispettivi   presidenti   delle   commissioni
provinciali.
   I componenti dimissionari, decaduti o deceduti,  sono  sostituiti,
con  decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale, dal primo dei
candidati non eletti della stessa lista, nel caso di  membri  eletti,
e,  negli  altri casi, su designazione degli organismi aventi titolo,
ai sensi delle lettere a), b), c), d) del presente articolo".