Art. 3. L'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1988, n. 27 e' cosi' sostituito: "Le elezioni dei componenti della commissione provinciale dell'artigianato(C.P.A.) di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 443/85, devono essere indette almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio indicato al Titolo I, art. 3, terzo comma, della legge regionale n. 27/1988 dai presidenti uscenti delle CC.PP.A., con apposito manifesto da affiggersi presso la sede delle CC.PP.A., delle camere di commercio e dei comuni di ogni provincia, per un periodo di quindici giorni. In fase di prima attuazione le elezioni di cui sopra sono indette entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il manifesto deve contenere: 1) l'indicazione del collegio elettorale provinciale e l'allocazione del seggio; 2) il termine per il deposito delle liste dei candidati; 3) il luogo di tale deposito. Il deposito delle liste deve avvenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto presso la segreteria della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non piu' di 12 nominativi e non meno di 8, devono essere presentate da almeno 200 elettori nelle province aventi fino a 8.000 imprese artigiane nell'Albo e da almeno 300 elettori nelle province con piu' di 8.000 imprese artigiane iscritte all'Albo. La presentazione di ciascuna lista puo' avvenire anche su piu' fogli purche' siano numerati ed in ogni singolo foglio risultino le generalita' dei candidati presentati, compresa l'attivita' esercitata ed il numero di iscrizione all'Albo. La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva. Ciascuna lista puo' essere contrassegnata da un motto e/o da un simbolo. Le firme dei presentati devono essere autenticate dal Sindaco o suo delegato, dal Conciliatore, dal segretario comunale o da un notaio. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni singolo candidato, con firma debitamente autenticata. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una lista elettorale.