Art. 3.
 
   L'art.  13  della  legge  regionale  1 agosto 1988, n. 27 e' cosi'
sostituito:
   "Le  elezioni  dei  componenti   della   commissione   provinciale
dell'artigianato(C.P.A.)  di  cui  al  terzo comma dell'art. 10 della
legge n. 443/85, devono essere indette almeno centoventi giorni prima
della scadenza del quinquennio indicato al Titolo I,  art.  3,  terzo
comma,  della legge regionale n. 27/1988 dai presidenti uscenti delle
CC.PP.A., con apposito manifesto da affiggersi presso la  sede  delle
CC.PP.A.,  delle  camere di commercio e dei comuni di ogni provincia,
per un periodo di quindici giorni.
   In fase di prima attuazione le elezioni di cui sopra sono  indette
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   Il manifesto deve contenere:
    1)   l'indicazione   del   collegio   elettorale   provinciale  e
l'allocazione del seggio;
    2) il termine per il deposito delle liste dei candidati;
    3) il luogo di tale deposito.
   Il deposito  delle  liste  deve  avvenire  entro  le  ore  12  del
trentesimo  giorno  successivo a quello iniziale di pubblicazione del
suddetto manifesto presso la segreteria della commissione provinciale
per  l'artigianato  competente  per  territorio,  che   ne   rilascia
ricevuta.
   Le  liste  dei  candidati,  contenenti  ciascuna  non  piu'  di 12
nominativi e non meno di 8, devono essere presentate  da  almeno  200
elettori  nelle  province  aventi  fino  a  8.000  imprese  artigiane
nell'Albo e da almeno 300 elettori nelle province con piu'  di  8.000
imprese artigiane iscritte all'Albo.
   La  presentazione  di  ciascuna  lista puo' avvenire anche su piu'
fogli purche' siano numerati ed in ogni singolo foglio  risultino  le
generalita' dei candidati presentati, compresa l'attivita' esercitata
ed il numero di iscrizione all'Albo.
   La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.
   Ciascuna  lista  puo'  essere contrassegnata da un motto e/o da un
simbolo.
   Le firme dei presentati devono essere autenticate  dal  Sindaco  o
suo  delegato,  dal  Conciliatore,  dal  segretario  comunale o da un
notaio.
   Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una  dichiarazione
di presentazione di lista.
   Con   la   lista   deve  essere  presentata  la  dichiarazione  di
accettazione  di  ogni  singolo  candidato,  con  firma   debitamente
autenticata.
   Nessun  candidato  puo'  accettare  la  candidatura in piu' di una
lista elettorale.