Art. 4.
 
   L'art. 17 della legge regionale 1 agosto 1988,  n.  27,  e'  cosi'
sostituito:
    "In ciascuna sezione e' affissa la lista elettorale della sezione
stessa.
   I certificati elettorali, sono consegnati, a cura delle competenti
Amministrazioni   comunali,   a   ciascun  elettore  presso  la  sede
dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente quello  fissato  per
le votazioni.
   Le  sezioni  elettorali hanno sede presso gli Uffici della regione
Basilicata di Potenza e Matera.
   Il  presidente  della  Giunta  Regionale,   su   richiesta   della
Commissione   provinciale   per  l'artigianato  (C.P.A.)  provvede  a
nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle  votazioni,
un  Presidente,  due  Scrutatori e un Segretario per ciascuna Sezione
elettorale, scegliendo  fra  Dirigenti  e  Funzionari  della  regione
Basilicata".