Art. 4. L'art. 17 della legge regionale 1 agosto 1988, n. 27, e' cosi' sostituito: "In ciascuna sezione e' affissa la lista elettorale della sezione stessa. I certificati elettorali, sono consegnati, a cura delle competenti Amministrazioni comunali, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Le sezioni elettorali hanno sede presso gli Uffici della regione Basilicata di Potenza e Matera. Il presidente della Giunta Regionale, su richiesta della Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.) provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente, due Scrutatori e un Segretario per ciascuna Sezione elettorale, scegliendo fra Dirigenti e Funzionari della regione Basilicata".