Art. 6. Costituzione eccezionale e provvisoria delle Commissioni provinciali dell'Artigianato (CC.PP.A.) Il Presidente della Giunta regionale, in attesa dello svolgimento delle elezioni, in via eccezionale e provvisoria, costituisce, con proprio decreto, le Commissioni provinciali per l'Artigianato e nomina i componenti previsti dal terzo comma dell'art. 10 della legge 443/85, sulla base di designazioni delle organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative a livello provinciale, in misura proporzionale al numero dei propri associati. Le Commissioni di cui al comma precedente cesseranno da ogni funzione con l'insediamento delle Commissioni elette ai sensi della presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, provvede, con proprio decreto, alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato nonche' alla contestuale dichiarazione di decadenza degli organismi costituiti con le modalita' eccezionali e provvisorie di cui al comma 1 del presente articolo.