Art. 6.
               Costituzione eccezionale e provvisoria
      delle Commissioni provinciali dell'Artigianato (CC.PP.A.)
 
  Il  Presidente  della Giunta regionale, in attesa dello svolgimento
delle elezioni, in via eccezionale e  provvisoria,  costituisce,  con
proprio  decreto,  le  Commissioni  provinciali  per  l'Artigianato e
nomina i componenti previsti dal terzo comma dell'art. 10 della legge
443/85, sulla base di  designazioni  delle  organizzazioni  sindacali
artigiane  piu'  rappresentative  a  livello  provinciale,  in misura
proporzionale al numero dei propri associati.
   Le  Commissioni  di  cui  al  comma  precedente cesseranno da ogni
funzione con l'insediamento delle Commissioni elette ai  sensi  della
presente legge.
   Il  Presidente  della  Giunta regionale, dopo l'espletamento delle
elezioni e la  proclamazione  degli  eletti,  provvede,  con  proprio
decreto,   alla   ricostituzione   delle  Commissioni  provinciali  e
regionali per l'Artigianato nonche' alla contestuale dichiarazione di
decadenza degli organismi costituiti con le modalita'  eccezionali  e
provvisorie di cui al comma 1 del presente articolo.