Art. 2. Modifica dell'art. 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 1. L'art. 85 della lege regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e' cosi' sostituito: "Art. 85 - Apertura di credito a favore di funzionari delegati. 1. Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente al pagamento di spese sia di natura operativa che di funzionamento, la Giunta puo' autorizzare aperture di credito presso il Tesoriere a favore di funzionari regionali. 2. La nomina del funzionario delegato e il limite d'importo per ogni apertura di credito sono stabiliti nel provvedimento d'autorizzazione della Giunta.".