Art. 3.
             Modifica dell'art. 87 della legge regionale
                       9 dicembre 1977, n. 72
 
   1.  Dopo  il  terzo  comma  dell'art.  87  della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72, e' aggiunto il seguente comma:
    "Per casi di assoluta necessita'  e  comprovati  da  esigenze  di
servizio   la  Giunta  puo'  autorizzare  con  proprio  provvedimento
pagamenti in contanti fissandone l'importo e il limite.".