Art. 3. Modifica dell'art. 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 1. Dopo il terzo comma dell'art. 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e' aggiunto il seguente comma: "Per casi di assoluta necessita' e comprovati da esigenze di servizio la Giunta puo' autorizzare con proprio provvedimento pagamenti in contanti fissandone l'importo e il limite.".