Art. 5. Modifica dell'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 1. Il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e' cosi' sostituito: "L'apertura di credito nella misura del 90 per cento a favore del dirigente della struttura regionale periferica, incaricato dell'esecuzione dell'opera, e' disposta dalla Giunta a norma dell'art. 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e succes- sive modificazioni". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 22 luglio 1994 BOTTIN