Art. 5.
             Modifica dell'art. 21 della legge regionale
                        16 agosto 1984, n. 42
 
   1. Il terzo comma dell'art. 21 della  legge  regionale  16  agosto
1984, n. 42, e' cosi' sostituito:
    "L'apertura di credito nella misura del 90 per cento a favore del
dirigente    della   struttura   regionale   periferica,   incaricato
dell'esecuzione  dell'opera,  e'  disposta  dalla  Giunta   a   norma
dell'art.  85  della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e succes-
sive modificazioni".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione  veneta.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 22 luglio 1994
 
                               BOTTIN