IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 1. L'art. 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e' cosi' sostituito: "Art. 60. - Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La Giunta regionale e' autorizzata a trasformare posti di organico a orario intero in posti di organico con orario a tempo parziale nei limiti del venti per cento delle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali relativamente ai profili che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unita' organiche. 2. L'istituzione di posti con orario a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative della pianta organica, considerando a tal fine due posti a tempo parziale pari a un posto a orario intero e viceversa. 3. In via ordinaria l'assunzione di un posto con rapporto a tempo parziale comporta un orario giornaliero di lavoro pari al cinquanta per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali. Fermo restando il limite di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' altresi' autorizzare l'articolazione dell'orario di lavoro pari al trenta o al settanta per cento e puo' autorizzare l'articolazione dell'orario settimanale solamente in alcune giornate alla settimana. 4. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro a orario intero, ivi comprese le norme in materia di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 5. In particolare, valgono le seguenti disposizioni: a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno fermo restando che comunque si provvede in via prioritaria alla trasformazione dei posti esistenti; b) il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale e' dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettante al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alle stesse qualifiche e di pari anzianita'. Spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute. Il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Tutti gli istituti che comportano riduzione dell'orario di servizio per il personale a tempo pieno sono ridotti proporzionalmente per il personale a tempo parziale.".