IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 60
             della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
 
   1. L'art. 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e' cosi'
sostituito:
    "Art. 60. - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
   1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a trasformare posti di
organico a orario intero in posti di  organico  con  orario  a  tempo
parziale  nei  limiti  del  venti per cento delle dotazioni organiche
delle singole qualifiche funzionali relativamente ai profili che  non
comportano  funzioni  ispettive,  di  direzione o di coordinamento di
unita' organiche.
   2. L'istituzione di posti con orario a  tempo  parziale  non  puo'
comportare modifiche quantitative della pianta organica, considerando
a tal fine due posti a tempo parziale pari a un posto a orario intero
e viceversa.
   3.  In via ordinaria l'assunzione di un posto con rapporto a tempo
parziale comporta un orario giornaliero di lavoro pari  al  cinquanta
per  cento  dell'orario  normale,  articolato su almeno cinque giorni
lavorativi settimanali. Fermo restando il limite di cui al  comma  1,
la   Giunta   regionale  puo'  altresi'  autorizzare  l'articolazione
dell'orario di lavoro pari al trenta o al settanta per cento  e  puo'
autorizzare  l'articolazione  dell'orario  settimanale  solamente  in
alcune giornate alla settimana.
   4. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina
del rapporto di lavoro a orario intero,  ivi  comprese  le  norme  in
materia   di   incompatibilita'   di  cui  all'art.  58  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
   5. In particolare, valgono le seguenti disposizioni:
     a) le norme di accesso sono quelle previste per il  personale  a
tempo   pieno   fermo  restando  che  comunque  si  provvede  in  via
prioritaria alla trasformazione dei posti esistenti;
     b) il trattamento economico, anche a carattere  accessorio,  del
personale  con  rapporto  a  tempo  parziale e' dovuto in proporzione
all'orario  di  servizio  prestato,  con  riferimento  a   tutte   le
competenze  fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale,  spettante  al  personale  con  rapporto  a   tempo   pieno
appartenente  alle  stesse  qualifiche e di pari anzianita'. Spettano
per intero le quote di aggiunta di famiglia,  in  quanto  dovute.  Il
trattamento  di quiescenza e previdenza e' regolato dall'art. 8 della
legge   29  dicembre  1988,  n.  554  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
   6. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo'  effettuare
prestazioni   di   lavoro   straordinario.  Tutti  gli  istituti  che
comportano riduzione dell'orario di servizio per il personale a tempo
pieno  sono  ridotti  proporzionalmente  per  il  personale  a  tempo
parziale.".