Art. 2. Introduzione dell'art. 60- bis nella legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 1. Dopo l'art. 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e' inserito il seguente: "Art. 60- bis - Procedimento di traformazione. 1. La percentuale dei posti indicata al comma 1 dell'art. 60 e' prioritariamente riservata al personale di ruolo che chiede la trasformazione del rapporto. 2. A tal tine i dipendenti dovranno presentare domanda rivolta al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, corredata dal parere del responsabile della struttura di appartenenza. 3. La Giunta regionale provvede alla trasformazione entro il 31 ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale dei Centri di formazione professionale, al fine del perseguimento delle necessita' didattiche, i suddetti termini sono rispettivamente il primo di luglio ed il primo di settembre. In sede di prima applicazioen gli interessati, ivi compresi coloro che gia' fruiscono del part-time, dovranno presentare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta saranno considerati, nell'ordine, titoli di precedenza, fino ad esaurimento della percentuale dei posti disponibili: a) la condizione di portatore di handicap o di invalidita' riconoscita a' sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; b) avere persone a carico per le quali e' corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; c) avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; d) avere figli di eta' inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; e) la sussistenza di comprovate esigenze di studio. 5. In caso di possesso dei medesimi titoli di precedenza di cui al comma 4 da parte di piu' interessati, costituisce titolo di preferenza il possesso della maggiore anzianita' di servizio nella qualifica. 6. La trasformazione del rapporto ha efficacia a tempo indeterminato. 7. Il dipendente in regime di orario a tempo parziale puo' chiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione, a condizione che sia vacante il relativo posto in pianta organica e che sussistono le esigenze di servizio. 8. I posti a tempo parziale eventualmente non assegnati al personale di ruolo, possono essere coperti con le ordinarie procedure di reclutamento.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 22 luglio 1994 BOTTIN