Art. 10.
                       Obblighi delle aziende
 
   1.  Le aziende di trasporto pubblico locale forniscono alla Giunta
regionale  nonche'  alle  amministrazioni  provinciali   e   comunali
richiedenti   ogni  informazione  sull'esercizio  delle  funzioni  in
materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di
trasporto.
   2. Le stesse aziende trasmettono alla Giunta regionale, nei modi e
nei termini stabiliti dall'art. 27 della  legge  regionale  8  maggio
1985,  n.  ()4,  i dati relativi agli accertamenti compiuti nel corso
dell'anno precedente.