Art. 10. Obblighi delle aziende 1. Le aziende di trasporto pubblico locale forniscono alla Giunta regionale nonche' alle amministrazioni provinciali e comunali richiedenti ogni informazione sull'esercizio delle funzioni in materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di trasporto. 2. Le stesse aziende trasmettono alla Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 27 della legge regionale 8 maggio 1985, n. ()4, i dati relativi agli accertamenti compiuti nel corso dell'anno precedente.